CGUE conferma: sì a divieti nazionali e rimborsi a contratto nullo
Circa sei anni fa, un giocatore tedesco aveva chiesto il rimborso delle perdite subite su due siti sprovvisti di autorizzazione a operare in Germania. La CGUE gli ha dato definitivamente ragione, stabilendo anche dei paletti.
Nel giugno del 2020, un giocatore tedesco ancora non sapeva che avrebbe “fatto giurisprudenza”. Questo anonimo player aveva giocato su due siti, appartenenti a European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto Und Sportwetten Ltd, due società con sede a Malta e con licenza rilasciata dall’autorità maltese. Aveva giocato e aveva perso alle slot online.
In quel periodo, però, in Germania il gioco online era ancora vietato, tranne che per alcuni vertical come scommesse sportive, scommesse ippiche e alcune lotterie. Così, il giocatore decise di rivolgersi al giudice, perché quei siti offrivano gioco online a clientela tedesca, senza l’autorizzazione per farlo. La vicenda è passata dalle aule tedesche a quelle maltesi, fino a quelle della Corte di Giustizia Europea.
Chiamata in causa da un giudice maltese, la CGUE era chiamata a dirimere un potenziale conflitto tra le normative nazionali e il cosiddetto TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. L’orientamento espresso dalla Corte stabiliva che gli Stati membri hanno il pieno diritto di indirizzare i propri cittadini verso circuiti legali, contrastando così il gioco illegale o comunque sprovvisto di autorizzazione preventiva, anche se tale obbligo era successivo ai fatti.
Il possibile conflitto con l’articolo 56 del TFUE, ovvero quello sulla libera circolazione di beni e servizi, era pertanto da considerarsi nullo, proprio per la facoltà prioritaria sopracitata, concessa agli stati membri. In tal senso, l’eventuale forte domanda di tali prodotti o servizi, quand’anche fossero autorizzati in altri stati membri, non vanifica affatto il divieto nazionale, proprio per il suo scopo di tutela dell’interesse generale.
Dunque, in linea teorica altri giocatori potrebbero richiedere il rimborso delle perdite, qualora avessero giocato su siti privi di autorizzazione a operare nello stato membro in questione. Attenzione, però, perché qui entra in gioco la questione dei rapporti tra operatori e giocatori e l’eventuale nullità del contratto, che è una premessa fondamentale perché il giocatore possa agire in sede civile e richiedere il rimborso delle perdite.
La CGUE, in tal senso, ha deciso che eventuali situazioni simili andranno valutate caso per caso e la responsabilità spetterà al giudice nazionale. In quella sede, il magistrato sarà chiamato a decidere se sussistono le condizioni per tale rimborso, ma anche i criteri di interesse generale sottostanti al divieto, e se sia stato o meno rispettato il principio di proporzionalità previsto dalla UE.
Caporedattrice di sitiscommesse.com, Arianna Venegoni supervisiona e scrive i contenuti del sito. Il suo background integra la conoscenza del betting internazionale data da esperienze all’estero, alla scrittura editoriale maturata per importanti testate come Tremilasport e Cosmopolitan. È host dei podcast Talkbet e Talkbet&Risposta, dove unisce passione e competenza sportiva.

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